“A fine novembre 2024 il magazzino dei crediti affidati all’agente della riscossione (leggi Agenzia delle entrate) ha raggiunto un incremento del 36,5% rispetto alla fine del 2019, mentre il riscosso si attesta a circa 178 miliardi, appena il 9,5% del totale di 1865 miliardi di euro. Per la Corte dei Conti “i fenomeni di inadempimento sono potenzialmente alimentati dalle ripetute rottamazioni, annullamenti, stralci e dilazioni, che rafforzano le aspettative di futuri abbattimenti o cancellazioni o rateazioni delle posizioni debitorie”. Si dovrebbe operare un rafforzamento delle procedure, allo scopo di rimuovere i numerosi ostacoli giuridici che molto spesso finiscono per vanificare l’azione di riscossione”. Ma come funziona la riscossione negli altri paesi europei?
In Germania chi non paga va in galera
Il Codice tributario disciplina in modo dettagliato l’esecuzione forzata mobiliare (pignoramento di beni mobili e di crediti e altri diritti patrimoniali), l’esecuzione forzata sul patrimonio immobiliare, nonché il sequestro dei beni e l’arresto del debitore.
Riguardo a quest’ultimo caso, il § 326 prevede che, su richiesta dell’autorità finanziaria competente per la liquidazione dell’imposta, il giudice (Amtsgericht) possa ordinare l’arresto quando è necessario garantire un’esecuzione forzata a carico del patrimonio dell’obbligato il cui esito è a rischio.
In taluni casi, come quello in cui l’obbligo da parte del debitore non è adempiuto entro il termine stabilito ovvero se questi si oppone all’obbligo, l’autorità finanziaria può applicare una serie di misure coercitive. Se un pagamento ai fini coercitivi nei confronti di una persona fisica è irrecuperabile, il tribunale di primo grado, su richiesta dell’autorità finanziaria e dopo aver sentito l’obbligato, può – ai sensi del § 334 – disporre una detenzione sostitutiva.
Anche in Gran Bretagna per chi alla fine non paga c’è la galera
Il procedimento che si apre con l’emissione dei ruoli di pagamento (demand o billing notice) e, in caso di inottemperanza nei termini, prevede l’emissione di avvisi (notice reminders) inoltrati al contribuente.
L’inadempienza agli avvisi, notificati fino a due volte successive ad intervalli stabiliti, priva il contribuente – salvo ragioni particolari e documentate – della facoltà di pagamento rateale dell’imposta e fa sorgere l’obbligo del pagamento in un’unica soluzione (conseguente alla notifica della cosiddetta final notice).
Inoltre la dilazione del debito deve essere concessa solo su istanza e dietro prestazione di una garanzia.
Una volta accertata l’irregolarità fiscale, lo HMRC provvede alla riscossione coattiva delle somme dovute. Il procedimento (noto come distraint o distress) prevede la notifica al contribuente insolvente, l’accesso al suo domicilio da parte dell’ufficiale giudiziario per l’individuazione e il sequestro dei beni suscettibili di pignoramento e, qualora il debito non venga saldato entro cinque giorni, la loro successiva vendita all’incanto.
In considerazione della gravità della violazione e del suo carattere intenzionale, l’amministrazione procedente può altresì disporre la pubblicazione del nominativo del contribuente infedele.
Il procedimento esecutivo può dar luogo al deferimento del debitore all’autorità giudiziaria e può comportarne la condanna a pene detentive, qualora il bailiff non abbia avuto accesso ai beni del debitore oppure i beni pignorati si siano rivelati insufficienti.
In Francia beccano anche i prestanome o i parenti
Particolarmente interessante la normativa in Francia. Se il contribuente non paga il suo debito entro un termine stabilito, si provvede all’esecuzione forzata nelle forme previste dal Codice di procedura civile per le operazioni di riscossione dei crediti, forme che possono consistere nelle misure del sequestro-vendita, del sequestro-attribuzione, del sequestro dei compensi o del sequestro immobiliare.
Dopo che è stato effettuato il sequestro, interviene la vendita dei beni del contribuente.
Accanto a queste procedure, derivanti dal diritto comune, esistono poi procedure specifiche proprie del diritto tributario, delle quali la più comunemente utilizzata è la procedura di avviso al TERZO DETENTORE (artt. L262 e L263 LPF). Con tale procedura l’amministrazione può, su domanda, obbligare una terza persona, che risulta all’ufficio come depositaria, detentrice o debitrice dei fondi del contribuente inadempiente, a versare al fisco le somme dell’imposta che quest’ultimo deve pagare.
(fonte: La riscossione volontaria e coattiva delle imposte in Francia, in Germania, nel Regno Unito e in Spagna) https://leg16.camera.it/561?appro=381
Certo che questi europei sono proprio fiscali.
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