Il mercato ambiguo e scorretto delle rivendicazioni di copyright massive ha subito un altro colpo. La società tedesca Copytrack entra nel mirino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato italiana.

Dopo la tedesco-polacca Photoclaim, giudicata autrice di pratiche commerciali scorrette e per questo inibita a inviare email di richieste di pagamento e risarcimento danni su tutto il territorio italiano adesso tocca alla nota società Copytrack, destinataria di un avviso di Apertura procedimento dell’Antitrust, pubblicato sul bollettino dell’Autorità, datato dicembre 2023.

Nel provvedimento si possono leggere tutti i profili di censura e di ambiguità già messe in rilievo nella sentenza contro Photoclaim, dimostrando l’esistenza di uno schema unico per tutte queste società, schema che avevo individuato nei miei precedenti articoli inchiesta su questo fenomeno.

I profili oscuri rilevati dall’Antitrust nel provevedimento riguardano anzitutto le “modalità” con cui si perviene ad indurre i consumatori ad aderire a “onerose transazioni”.

Una lettera di Copytrack

Modalità ritenute scorrette e su cui si chiedono informazioni, e che sono:

  • L’uso massivo di email standardizzate con cui si sollecitano i destinatari ad aderire a transazioni causate da “asserite violazioni”.
  • L’ingenerare nel destinatario la convinzione che se non si aderirà alla transazione si subiranno comseguenze legali, compreso il doversi difendere – visti i richiami, nelle lettere incriminate a leggi tedesche e recentemente anche statunitensi – in ordinamenti giudiziari diversi dal proprio.
  • Le somme richieste, calcolate in modo oscuro, senza alcun riferimento né parametro comunicato, e standardizzate nel loro importo, in modo quindi “completamente slegato dal merito” come ad esempio, nella durata, uguale per qualunque immagine.
  • Nessuna spiegazione in merito ad aspetti invece fondamentali della normativa sul diritto d’autore, come la prova dell’effettiva titolarità delle immagini in capo ai loro asseriti mandanti (i fotografi presunti proprietari), nessun riferimento se Copytrack sia anche rappresentante legale e processuale, e soprattutto nessuna informazione su un punto al contrario dirimente e fondamentale ovvero la natura dell’opera riprodotta (“opera fotografica, fotografia semplice, altro tipo di arte visiva ecc”, si legge nel provvedimento.), confermando quanto dispone la legge italiana sul diritto d’autore, la 633/41, che distingue le immagini secondo qualità attribuendo loro diverse forme di tutela, fino a considerare sostanzialmente libero l’utilizzo di moltissime immagini.

Quest’ultimo punto – fa notare il Garante – rileva come invece sia assolutamente fondamentale specificare e motivare questi importanti aspetti della normativa sul copyright, affinché il destinatario possa correttamente effettuare una valutazione della legittimità della richiesta.

Così come sono, secondo il Garante, anche necessarie le informazioni su quali diritti e prerogative coprirebbero l’eventuale acquisto di una licenza per il futuro e di una per sanare l’utilizzo fino ad ora (e che rappresenta – qui sta la cointeressenza e il conflitto di interessi in capo a queste società – l’obiettivo di fatturato di queste stesse società ndr).

Una sorta di copyright a scopo essenzialmente di lucro, del tutto slegato dal valore dell’opera. Una monetizzazione di massa delle immagini con il pretesto del copyright. Non voglio vantarmi, ma l’avevo scritto, in perfetta solitudine, già tre anni fa, appena raggiunto da un avviso di Photoclaim.

Altro profilo di illegittimità rilevato dal Garante è l’avvertimento che in caso di mancata risposta Copytrack potrebbe avvalersi di studi legali altri dello stesso paese del destinatario, “prospettando, l’arrivo di altre email e altre rivendicazioni”.

Su questo punto confermo e aggiungo che Copytrack si è già avvalsa e si avvale di uno studio legale di Bologna che raccoglie e reitera avvisi di violazione dichiaratamente per conto di Copytrack e ad essa fa specifico riferimento quando avvisa che non è stata data (facendo intendere una colpa, ndr) risposta a pregresse richieste, continuando a ingenerare nel malcapitato destinatario la convinzione di aver commesso qualcosa di gravemente illecito, tanto da scomodare uno studio legale ulteriore, quando invece nella realtà nulla è stato né spiegato né tanto meno circostanziato e i profili di illegittimità, quando non di vera e propria illegalità nelle pretese di Copytrack, forse dovrebbero consigliare gli studi legali ad approfondire i metodi dei partner dai quali prendono mandati ad agire, prima di scendere in pista in pompa magna contro privati cittadini largamente incolpevoli.

E ancora: in quanto alle fotografie contestate, punto molto importante questo – il Garante chiarisce che queste possono essere liberamente utilizzate in determinati casi, citando due normative specifiche, “la Direttiva 2001/29/CE, art. 5, e la Convenzione di Berna, artt. 9 ss” in base alle quali si garantiscono come eccezioni alla tutela del diritto d’autore determinati utilizzi, come la cronaca, la critica, la rassegna, la parodia, la citazione, criteri che quindi autorizzano chiunque a pubblicare liberamente immagini quando inserite in detti contesti e utilizzi. E con questo già si può dichiarare incoerente e verosimilmente illegale, il metodo di invio massivo senza distinzioni.

In pratica, il Garante ci dice che le immagini quando sono inserite nei contesti sopra citati, sono legittime e non idonee a violare i diritti di nessuno. Certamente non nella misura in cui vengono invece rivendicati da queste società di copyright che, va ribadito, seguono uno schema oramai conclamato e anche adesso, finalmente, giustamente sanzionato.

Unoo schema- lo ricordo – che prevede:

  • La raccolta indiscriminata di dati e informazioni, in assenza di spiegazioni e chiarimenti sui criteri di raccolta, al solo ed evidente fine di confezionare migliaia di richieste per ottenere compensi basati sul numero di richieste inviate e sul travisamento della realtà e sulla disinformazione.
  • Un conflitto di interessi in partenza di queste società che legano i loro profitti al numero di transazioni portate a termine positivamente, avendo quindi tutto l’interesse a mischiare tutto e il suo contrario, aggredendo qualunque tipo di immagine e utilizzo, al fine di fare i necessari profitti.
  • Il rifiuto, da parte loro di prendere in esame qualunque obiezione che non sia una fattura di acquisto immagini, ben sapendo che molto difficilmente il semplice privato può averla conservata. Per questo motivo accettano l’iscrizione di chiunque ai loro servizi, senza preoccuparsi della totale follia che verrebbe fuori se tutti noi ci iscrivessimo a questi servizi, scaricassimo i nostri archivi fotografici e ci mettessimo a dare la caccia a chiunque ha riprodotto una nostra foto.
  • Ingenerare in chi riceve queste email, la convinzione di aver fatto qualcosa di sbagliato e dunque riducendolo in condizioni di sudditanza psicologica favorevole alla conclusione della transazione.

Io non sono un giurista e tanto meno un avvocato ma mi limito a considerare che l’articolo 640 del codice penale italiano, descrive così il reato di truffa: “Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a se’ o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032″.

Io delle similitudini le trovo.

Tornando al provvedimento, per tutti i motivi sopra elencati, l’Autorità Garante esercitando i suoi poteri europei, potendo intervenire con atti ultimativi, ha invitato la società Copytrack a esibire documentazione in grado di rispondere esaustivamente ai profili di illegittimità evidenziati, ricordando le sanzioni previste per le società che non si conformano.

E si tratta di sanzioni rilevanti. Photoclaim, oltre ad essere stata inibita a inviare email di rivendicazione del copyright su tutto il territorio italiano è stata multata per 30 mila euro (praticamente tutti i profitti fatti in Italia) e il suo avvocato che firmava le lettere, per 10 mila euro.

Bisogna dire a questo proposito che le autorità di garanzia italiane possono funzionare se ben dirette e che su questa tematica delle società di trolling fotografico l’Autorità Antitrust sta svolgendo una meritoria inchiesta su questo fenomeno e anche aprendo – mi pare unici in Europa – un sentiero di tutela giuridica contro questi soggetti che piegano, travisano e deformano le normative esistenti a tutela del vero diritto d’autore, per nascondere quello che invece è un puro interesse di lucro, senza alcuno scrupolo sul come viene generato e col massimo disprezzo per i veri scopi delle normative sul diritto d’autore a tutela di veri fotografi.

Staremo a vedere e seguiremo questa vicenda tra Copytrack e Antitrust, certo è che un altro potente riflettore è stato acceso su questo fenomeno oscuro, bisognoso di massima luce.